Articolo 31 (Legge 472 del 07/12/1999) in vigore dal 01/01/2000 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 9- bis. É vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. 9- ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9- bis é soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15 (da lire 1.212.000 a lire 4.848.000). Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. |